Sez. L, Sentenza n. 13946 del 27/12/1991 (Rv. 475170 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Danni per omessa assicurazione - Legittimazione - In genere | Obblighi contributivi relativi ai rapporti di lavoro dei dipendenti di un'associazione non riconosciuta - Responsabilità personale e solidale del rappresentante di quest'ultima - Esclusione - Presupposto - Denuncia delle assunzioni e presentazione della domanda di condono previdenziale da parte di detto rappresentante - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Danni per omessa assicurazione - Legittimazione - In genere
La responsabilità personale e solidale, ex art. 38 cod.civ., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione ma all'attività negoziale (o, anche, extranegoziale) concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi; pertanto, ai sensi della citata norma, non è configurabile responsabilità del rappresentante dell'associazione in ordine agli obblighi contributivi relativi a rapporti di lavoro dei dipendenti della medesima ove tali rapporti - secondo l'accertamento del giudice del merito (che è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi) - non siano stati instaurati (mediante stipulazione dei relativi contratti) dal rappresentante predetto, non valendo a fondare la responsabilità del medesimo (ai sensi della citata norma) la circostanza che questi abbia denunziato all'ente previdenziale le assunzioni (non realizzate da lui) degli indicati lavoratori o abbia presentato domanda di condono previdenziale (salvo, peraltro, il problema della -diversa- responsabilità per effetto di tale domanda e della eventuale decadenza dal beneficio per mancato pagamento di una delle rate).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)