Sez. L, Sentenza n. 11365 del 08/05/2008 (Rv. 603069 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Divergenza fra obblighi contrattuali e concreto svolgimento del rapporto - Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Condizioni - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa allo svolgimento di formazione pratica per una durata inferiore a quella prevista contrattualmente.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
Nel contratto di formazione e lavoro la divergenza fra obblighi contrattuali ed il concreto svolgimento del rapporto non realizza un inadempimento del datore di lavoro sanzionabile con la conversione del rapporto medesimo in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove detto svolgimento - secondo la valutazione del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata - avvenga con modalità tali da non compromettere la funzione del contratto, che, diversamente dall'apprendistato, non tende a consentire il mero conseguimento delle nozioni base per l'esecuzione della prestazione professionale, ma a favorire, attraverso l'acquisizione di specifiche conoscenze, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale in funzione dell'accesso nel mondo del lavoro. (Nella specie, relativa a contratto avente ad oggetto lo svolgimento di funzioni di conducente di linea, la sentenza impugnata, confermata dalle S.C., ha ritenuto che lo svolgimento di formazione pratica per una durata inferiore di nove ore rispetto alle cinquantaquattro previste contrattualmente non costituisse inadempimento rilevante per essere state ugualmente fornite le specifiche e necessarie conoscenze proprie dell'attività, relative alla rete stradale, alle modalità di organizzazione del trasporto - ivi compresa l'apprensione delle regole di condotta rispetto ai colleghi ed ai passeggeri - nonché allo svolgimento delle mansioni accessorie, quali quelle di rifornimento di carburante, di lavaggio e di parcheggio dei mezzi, che, per consuetudine aziendale, integravano quelle proprie di autista e bigliettaio).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)