Sez. L, Sentenza n. 7737 del 17/05/2003 (Rv. 563244 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Divergenze tra gli obblighi previsti da tale contratto e il concreto svolgimento del rapporto - Conversione di quest'ultimo in rapporto a tempo indeterminato - Esclusione - Limiti - Trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato a seguito di adibizione definitiva del lavoratore a mansioni richiedenti professionalità acquisita con la formazione - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
Una divergenza, anche di non lieve entità, fra gli obblighi previsti dal contratto di formazione e lavoro e il concreto svolgimento del rapporto non si traduce in un inadempimento del datore di lavoro sanzionabile con la conversione del rapporto stesso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove detto svolgimento avvenga con modalità tali - secondo la valutazione del giudice di merito che è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata - da non compromettere la funzione del suindicato contratto, che, diversamente dall'apprendistato, tende non già alla mera acquisizione della professionalità ma all'attuazione di una sorta d'ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro. Ai fini della trasformazione del rapporto di formazione in rapporto a tempo indeterminato per effetto dell'adibizione definitiva del lavoratore alle mansioni la cui professionalità avrebbe dovuto acquisirsi con il contratto di formazione, detta definitiva adibizione necessita di una estrinsecazione formale, non essendo al riguardo utilizzabili i fatti concludenti.
Riferimenti normativi: Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)