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Sez. U - , Ordinanza n. 4731 del 28/02/2018 (Rv. 647165 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Domanda restitutoria - Giurisdizione ai sensi del Regolamento CE n. 44/2001 - Obbligazione "ex contractu" - Foro del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l’obbligazione - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647165-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Il giudice al quale spetta la giurisdizione sulla domanda proposta nei confronti di società estera, di restituzione delle somme già versate in dipendenza di un contratto successivamente sciolto, va individuato, trattandosi di obbligazione "ex contractu", ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), del Reg. CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, sulla base del criterio generale del foro del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda avanzata dall'attrice avente sede in Italia, di restituzione del deposito cauzionale versato prima dello scioglimento, per effetto dell'art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999, di un contratto di leasing).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 50, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)