diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 7428 del 27/03/2009 (Rv. 607696 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Domanda di indebito oggettivo - Competenza giurisdizionale ai sensi del Regolamento CE n. 44/2001 - Individuazione - Criterio del foro del convenuto - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607696-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Il giudice al quale spetta la giurisdizione in ordine alla domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo proposta nei confronti dello straniero va individuato, in difetto di disposizioni espressamente derogatorie, sulla base del criterio generale del foro del convenuto, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, trattandosi di obbligazione che non può collocarsi né nell'orbita di quelle "ex contractu", né in quella delle obbligazioni da fatto illecito.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)