Sez. 4, Sentenza n. 6331 del 17/03/1989 Ud. (dep. 27/04/1989) Rv. 181165 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - STRUMENTI DI LAVORO - DISPOSITIVI ANTINFORTUNISTICI - IMMEDIATA PREDISPOSIZIONE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - TUTELA DEI SOLI LAVORATORI - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - ESTENSIONE A TERZI QUALIFICATI - RAVVISABILITÀ - RAGIONI - FATTISPECIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - STRUMENTI DI LAVORO - DISPOSITIVI ANTINFORTUNISTICI - IMMEDIATA PREDISPOSIZIONE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - TUTELA DEI SOLI LAVORATORI - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - ESTENSIONE A TERZI QUALIFICATI - RAVVISABILITÀ - RAGIONI - FATTISPECIE.*
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, una volta avvenuta la realizzazione di un qualsiasi strumento di lavoro atto ad essere usato, scatta automaticamente l'Obbligo giuridico di munire lo strumento medesimo degli adeguati e prescritti dispositivi antinfortunistici, senza alcuna eccezione, in quanto è giuridicamente inammissibile che uno strumento siffatto, che deve essere un mezzo per agevolare il lavoratore, possa, nel contempo, trasformarsi in un'occasione di pericolo, o possa creare una situazione di rischio, per quelle stesse persone che dovrebbe invece agevolare. Tale regola vale nei confronti di chiunque possa, anche astrattamente, usare del detto strumento, dato che le norme antinfortunistiche, pur essendo essenzialmente dettate per la tutela fisica dei lavoratori, non esauriscono in tale ambito la loro previsione e il loro vigore, la tutela essendo da estendere anche nei confronti di persone estranee al lavoro, che possano, comunque, venire a contatto o trovarsi ad operare nel campo di funzionalità dello strumento stesso. (fattispecie di ponteggio con passerelle predisposto a ridosso di un muro in calcestruzzo in fase di realizzazione, sfornito dei presidi antinfortunistici per assunta non attualità d'impiego).*
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)