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Sez. 1, Sentenza n. 3637 del 25/05/1983 (Rv. 428521 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - DOMANDA DI MUTAMENTO DEL TITOLO DELLA SEPARAZIONE DA CONSENSUALE IN GIUDIZIALE - AMMISSIBILITÀ - FORME.*
Stato
decisa il 1983-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428521-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - DOMANDA DI MUTAMENTO DEL TITOLO DELLA SEPARAZIONE DA CONSENSUALE IN GIUDIZIALE - AMMISSIBILITÀ - FORME.*

La domanda di mutamento del titolo della separazione fra coniugi, da consensuale in giudiziale, che deve ritenersi esperibile anche dopo la riforma del diritto di famiglia introdotta dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, con riguardo tanto all'ipotesi della intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio per la prole, quanto all'ipotesi dell'addebitabilità per comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, deve essere proposta con le forme speciali di cui agli artt. 706 e segg. cod. proc. civ., e non con il rito ordinario, come previsto dall'art. 710 cod. proc. civ. per il diverso caso della mera modifica dei provvedimenti riguardanti i coniugi o la prole. (V 5509/81, mass n 416214; (V 1400/80, mass n 404944; (V 5796/78, mass n 395613; (V 2361/67, mass n 329626).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 706, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)