Sez. 1, Sentenza n. 1400 del 27/02/1980 (Rv. 404944 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ADULTERIO - ADDEBITABILITA DELLA SEPARAZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ADULTERIO - ADDEBITABILITA DELLA SEPARAZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
L'adulterio del coniuge puo determinare l'addebitabilita della separazione, non automaticamente, ma solo se abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza o abbia recato grave pregiudizio all'educazione della prole. Parimenti, l'adulterio del coniuge separato, pur costituendo violazione del dovere di fedelta che permane anche durante lo stato di separazione, non puo ritenersi motivo che giustifichi automaticamente una colpa del coniuge che lo ha commesso: ne consegue che il giudice deve valutare le varie circostanze del caso al fine di accertare il peso che esse abbiano sulla responsabilita del coniuge, sia in relazione all'offesa arrecata al soggetto che e ancora suo coniuge, ed al quale e vincolato da diritti e doveri, sia in ordine alla gravita del pregiudizio per la ricostruzione della vita familiare, avendo riguardo, tra l'altro, al titolo giustificativo e alla durata della separazione, alla sensibilita morale dei soggetti interessati, al tipo di ambiente in cui l'adulterio e stato commesso e alle varie modalita di questo comportamento. (V 5796/78, mass n 395612; (V 1814/77, mass n 384547; (V 69/77, mass n 383577; (V 4706/76, mass n 383454; (V 1045/76, mass n 379713).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)