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Sez. 1, Sentenza n. 3989 del 17/12/1969 (Rv. 344455 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - IMPOSTA SUPPLETIVA - PRESCRIZIONE - PRESCRIZIONE TRIENNALE DALLA REGISTRAZIONE DELL'ATTO - NOTIFICAZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO ENTRO IL TRIENNIO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344455-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - IMPOSTA SUPPLETIVA - PRESCRIZIONE - PRESCRIZIONE TRIENNALE DALLA REGISTRAZIONE DELL'ATTO - NOTIFICAZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO ENTRO IL TRIENNIO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art.136 della legge di registro (RD 30 dicembre 1923, n 3269) l'Azione della finanza per chiedere il pagamento dell'imposta supplementare di registro si prescrive con il decorso di tre anni dalla registrazione dell'atto. La notificazione al contribuente della richiesta di pagamento effettuata nel triennio dalla registrazione, cui tempestivamente si sono aggiunti gli Atti consecutivi e preservanti dell'ingiunzione, dell'opposizione e del giudizio, basta, pertanto, ad escludere il sopravvenire della prescrizione. (nella specie entro il triennio dalla registrazione dell'atto era stato notificato ai contribuenti, parti dell'atto medesimo, avviso di liquidazione con il quale l'ufficio richiedeva il pagamento dell'imposta liquidata, specificandone il computo, spiegando il motivo della esazione suppletiva, ed insistendo nella pretesa di un versamento da effettuarsi 'non oltre dieci giorni dalla notificazione del presente avvisò). (V 1876-68, massima n 333844).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)