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Sez. 1, Sentenza n. 1876 del 12/06/1968 (Rv. 333844 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - A CORRISPETTIVO VARIABILE - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - TERMINI- AZIONE PER L'IMPOSTA SUPPLETIVA - PRESCRIZIONE - TRIENNALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1968-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333844-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - A CORRISPETTIVO VARIABILE - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - TERMINI- AZIONE PER L'IMPOSTA SUPPLETIVA - PRESCRIZIONE - TRIENNALE - DECORRENZA.*

Sui contratti a corrispettivo variabile o presunto l'imposta di registro e liquidata al momento della registrazione, in via provvisoria. La liquidazione definitiva va compiuta allorche sara denunciato lo effettivo corrispettivo. L'Azione della finanza, con la quale si fa valere la pretesa di una maggiore imposta suppletiva sulla base di una diversa qualificazione giuridica del contratto, si prescrive, tuttavia con il decorso del triennio, di cui all'art. 136 della legge di registro, dalla data di registrazione dell'atto e non da quella dello accertamento definitivo del valore tassabile. (Conf. N.1931-63 V. N. 1625-67, massima n.328427 n.1641-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 2, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 56, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 79, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 83, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 137

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)