Sez. 2, Sentenza n. 2600 del 16/10/1973 (Rv. 366070 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - OBBLIGATORIETA ERGA OMNES - IN GENERE - EFFICACIA NORMATIVA TRANSITORIA - DEI CONTRATTI CORPORATIVI - LIMITI - SOSTITUZIONE CON CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - OBBLIGATORIETA ERGA OMNES - IN GENERE - EFFICACIA NORMATIVA TRANSITORIA - DEI CONTRATTI CORPORATIVI - LIMITI - SOSTITUZIONE CON CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI.*
L'efficacia normativa transitoria dei contratti collettivi corporativi, a norma dell'art 43 del dllt 23 novembre 1944, n 369, permane fino a quando essi non siano sostituiti da contratti collettivi successivamente stipulati dalle competenti associazioni di categoria per gli iscritti alle medesime. (nella specie i giudici del merito avevano giudicato legittimo il licenziamento di un impiegato al compimento del sessantesimo anno di eta, in base a facolta del datore di lavoro prevista dal contratto aziendale e riprodotta nel contratto collettivo nazionale, sebbene al momento dell'assunzione al lavoro dello stesso fosse in vigore un contratto collettivo corporativo che prevedeva il collocamento a riposo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno. La SC ha respinto il ricorso enunciando i principi di cui in massima.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)