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Sez. 2, Sentenza n. 2600 del 16/10/1973 (Rv. 366070 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - OBBLIGATORIETA ERGA OMNES - IN GENERE - EFFICACIA NORMATIVA TRANSITORIA - DEI CONTRATTI CORPORATIVI - LIMITI - SOSTITUZIONE CON CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI.*
Stato
decisa il 1973-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366070-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - OBBLIGATORIETA ERGA OMNES - IN GENERE - EFFICACIA NORMATIVA TRANSITORIA - DEI CONTRATTI CORPORATIVI - LIMITI - SOSTITUZIONE CON CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI.*

L'efficacia normativa transitoria dei contratti collettivi corporativi, a norma dell'art 43 del dllt 23 novembre 1944, n 369, permane fino a quando essi non siano sostituiti da contratti collettivi successivamente stipulati dalle competenti associazioni di categoria per gli iscritti alle medesime. (nella specie i giudici del merito avevano giudicato legittimo il licenziamento di un impiegato al compimento del sessantesimo anno di eta, in base a facolta del datore di lavoro prevista dal contratto aziendale e riprodotta nel contratto collettivo nazionale, sebbene al momento dell'assunzione al lavoro dello stesso fosse in vigore un contratto collettivo corporativo che prevedeva il collocamento a riposo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno. La SC ha respinto il ricorso enunciando i principi di cui in massima.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)