Sez. L, Sentenza n. 1063 del 03/03/1978 (Rv. 390419 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - NORME CORPORATIVE - ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI - EFFICACIA - PERMANENZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - NORME CORPORATIVE - ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI - EFFICACIA - PERMANENZA - CONDIZIONI.*
L'efficacia normativa transitoria dei contratti collettivi corporativi, in forza dell'art 43 del dll 23 novembre 1944 n 369, permane anche con riguardo ai rapporti costituiti dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, solo ove questi non siano riconducibili sotto la disciplina di contratti collettivi ed accordi economici stipulati successivamente, per difetto del presupposto della rappresentanza volontaria. Quando, invece, tale presupposto sussista, la disciplina post-corporativa prevale su quella corporativa, ancorche cio si traduca in una modifica in peius per il prestatore di lavoro. (V 286/74, mass n 367928; (V 2600/73, mass n 366070).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)