Sez. 1, Sentenza n. 1807 del 10/05/1977 (Rv. 385538 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI SICILIANI - AMMINISTRATORE DELL'ENTE OSPEDALIERO LOCALE - ELEGGIBILITA.*
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI SICILIANI - AMMINISTRATORE DELL'ENTE OSPEDALIERO LOCALE - ELEGGIBILITA.*
La norma contenuta nell'art 1, n 2, della legge regionale siciliana 1 agosto 1974, n 28, che dichiara ineleggibili alla carica di amministratori ospedalieri i consiglieri comunali del comune ove l'ospedale ha la sua Sede, trova fondamento nella esigenza di evitare la contaminazione di interessi distinti, dal momento che il consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri e composto anche da un membro eletto dal consiglio comunale (art 9 della legge 12 febbraio 1968, n 132). Tale norma, pertanto, non puo valere, nell'ipotesi reciproca, a far ritenere ineleggibile alla carica di consigliere comunale l'amministratore del locale ente ospedaliero, non sussistendo alcuna situazione di incompatibilita, tanto piu che le norme che stabiliscono limiti al diritto di elettorato passivo sono di stretta interpretazione e percio insuscettibili di applicazione analogica. (V 2982/73, mass n 366658; (V 1440/72, mass n 358072; (V 1332/72, mass n 357874).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 51, Preleggi art. 14, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 9, Legge Reg. Sicilia 01/08/1974 num. 28 art. 1 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)