Sez. 1, Sentenza n. 1332 del 28/04/1972 (Rv. 357874 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITA E INCOMPATIBILITA - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - AMMINISTRATORI DI ENTI SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA DEL COMUNE - CONFLITTO DI INTERESSI - SUSSISTENZA - NECESSITA - AMMINISTRATORI DI UN CONSORZIO INTERCOMUNALE - INELEGGIBILITA - ESCLUSIONE.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITA E INCOMPATIBILITA - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - AMMINISTRATORI DI ENTI SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA DEL COMUNE - CONFLITTO DI INTERESSI - SUSSISTENZA - NECESSITA - AMMINISTRATORI DI UN CONSORZIO INTERCOMUNALE - INELEGGIBILITA - ESCLUSIONE.*
La ratio della norma che prevede l'ineleggibilita alla carica di consigliere comunale degli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune, consiste nella necessita di evitare che possano essere chiamati a reggere l'amministrazione civica cittadini che si trovino in conflitto, anche solo potenziale, di interessi con il comune. Poiche cio che decide in tema di ineleggibilita non e il possibile conflitto fra il comune ed un altro ente o tra quest'ultimo ed il proprio amministratore, ma quello tra il comune ed il suo amministratore, ed una tale situazione non puo realizzarsi in dipendenza di funzioni che devono essere per legge esercitate in veste di rappresentante del comune, l'amministratore di un consorzio intercomunale non e, per tale qualita, ineleggibile alla carica di consigliere del comune consorziato.*
Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)