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Sez. 1, Sentenza n. 1074 del 19/02/1979 (Rv. 397274 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONI DELLA COMMISSIONE CENTRALE - RICORSO PER QUESTIONI ATTINENTI ALLA REGOLARITA DEL PROCEDIMENTO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397274-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONI DELLA COMMISSIONE CENTRALE - RICORSO PER QUESTIONI ATTINENTI ALLA REGOLARITA DEL PROCEDIMENTO - AMMISSIBILITA.*

Con il ricorso per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione, avverso le decisioni della commissione centrale delle imposte, sono deducibili anche questioni inerenti alla regolarita del procedimento (nella specie, ammissibilita dell'impugnazione dell'ufficio contro la pronuncia della commissione provinciale), le quali rientrano nell'ambito del Sindacato di legittimita demandato dalla citata norma alla suprema Corte. (V 40/75, mass n 373165).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 CORTE COST., Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)