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Sez. 1, Sentenza n. 40 del 08/01/1975 (Rv. 373165 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - LEGITTIMITA SOSTANZIALE DELLA PRETESA TRIBUTARIA - ESCLUSIVA DEDUCIBILITA - ERRORES IN PROCEDENDO - INAMMISSIBILITA - LIMITI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - MOTIVI DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1975-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373165-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - LEGITTIMITA SOSTANZIALE DELLA PRETESA TRIBUTARIA - ESCLUSIVA DEDUCIBILITA - ERRORES IN PROCEDENDO - INAMMISSIBILITA - LIMITI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - MOTIVI DEL RICORSO.*

In tema di controversie tributarie la domanda dinanzi al giudice ordinario puo riguardare, di norma, la sola legittimita sostanziale della pretesa tributaria, senza potersi estendere alla legittimita formale del procedimento tributario; i cosiddetti errores in procedendo, quindi, non possono essere dedotti innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria (che non ha il potere di annullare la decisione del giudice speciale tributario, ma unicamente quello di dichiarare improduttivo di effetti, nella sfera del contribuente, l'atto di imposizione). Resta, tuttavia, salva l'ipotesi estrema in cui l'irregolarita del procedimento innanzi alle commissioni tributarie sia tale da rendere inesistente la decisione, ovvero quella in cui i vizi di esso ledano i diritti soggettivi delle parti, come puo avvenire quando la questione sostanziale risolta nel giudizio davanti alle commissioni sia preclusa all'esame dell' AGO. Eccettuati tali casi particolari, i vizi in procedendo possono essere denunziati alla Corte di Cassazione solo a mezzo del ricorso ex art 111 della Costituzione. (V 1923/72, mass n 359002).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)