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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17403 del 03/07/2018 (Rv. 649381 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Mero riferimento ad un precedente di legittimità - Omessa ricostruzione della fattispecie concreta e della sua riconducibilità al principio di diritto richiamato - Carenza di motivazione - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649381-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

In tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione "per relationem" ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ritenuto affetta da nullità la decisione impugnata per avere la stessa omesso ogni riferimento ai fatti di causa ed alle ragioni poste a fondamento della pretesa tributaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 118, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36 com. 2 lett. 4, Costituzione art. 111 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)