Sez. 3 - , Ordinanza n. 11227 del 09/05/2017 (Rv. 644191 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Mero riferimento ad un precedente di legittimità - Omessa ricostruzione della fattispecie concreta e della sua riconducibilità al principio di diritto richiamato - Carenza di motivazione - Configurabilità - Conseguenze.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
In tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione "per relationem" ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)