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Sez. 1, Sentenza n. 3818 del 11/04/1991 (Rv. 471629 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Poteri - In genere. | Azioni relative a credito contrattuale del fallito - Eccezioni opponibili.
Stato
decisa il 1991-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471629-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Poteri - In genere.

Il curatore, il quale agisca per far valere un credito contrattuale del fallito, così ponendosi come parte del relativo rapporto, resta soggetto alle eccezioni fondate sullo stesso contratto dedotto in giudizio, ancorché privo dei requisiti per l'opponibilità ai creditori contemplati dall'art. 45 della legge fallimentare, ma non anche ad eccezioni fondate su negozi distinti, la cui efficacia nei riguardi della massa resta condizionata ai suddetti requisiti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)