Sez. 5, Sentenza n. 1834 del 28/01/2010 (Rv. 611562 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Art. 74, ultimo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973 - Costi ed oneri da registrarsi in apposite scritture - Deducibilità - Condizioni - Irregolarità meramente formali - Irrilevanza - Abrogazione ad opera dell'art. 5 del d.P.R. n. 695 del 1996 - Conseguenze - Applicabilità ai fatti avvenuti durante la sua vigenza - Configurabilità - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito d'impresa, il principio contenuto nell'art. 74, ultimo comma del d.P.R. n. 597 del 1973, secondo cui le irregolarità meramente formali non impediscono la deduzione dei costi e degli oneri di cui è prescritta la registrazione in apposite scritture, pur essendo stato abrogato dall'art. 5 del d.P.R. n. 695 del 1996, continua ad applicarsi, in assenza di una norma transitoria ed in virtù del principio "tempus regit actum", ai fatti avvenuti durante la sua vigenza.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., DPR 06/12/1996 num. 695 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)