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Sez. 5, Sentenza n. 1528 del 05/02/2002 (Rv. 552077 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Art. 75, sesto comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, relativo alla indeducibilità dei costi non regolarmente registrati - Abrogazione ad opera dell'art. 5 del d.P.R. n. 695 del 1996 - Conseguenze - Applicazione della nuova disciplina ai giudizi pendenti - Ammissibilità - Estensione anche ai giudizi concernenti provvedimenti riferiti alla precedente norma, di identico contenuto, di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552077-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'abrogazione, ad opera dell'art. 5 del d.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, del sesto comma dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che precludeva la possibilità di provare l'esistenza di costi, altrimenti deducibili, che non fossero stati regolarmente registrati ha, eliminando tale limite probatorio - costituente un effetto sanzionatorio, aggiuntivo, dell'obbligo di registrazione -, determinato, per un verso, un ampliamento della facoltà di prova del contribuente, e, per altro verso, una riduzione del carico sanzionatorio connesso alla violazione degli obblighi di registrazione. Tale nuova disciplina trova applicazione nei procedimenti pendenti - quale che sia la normativa che regola i profili sostanziali del contenzioso -, anche nel caso in cui abbiano ad oggetto provvedimenti emessi in base alla previgente norma, di contenuto identico, di cui all'art. 74, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 09/12/1996 num. 695 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)