Sez. 3, Sentenza n. 1657 del 13/05/1969 (Rv. 340595 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - AVVENIMENTO DELLA CESSIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - CONTROLLO DELL'IMMUTAMENTO DEGLI ELEMENTI ORIGINARI DEL CONTRATTO.*
CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - AVVENIMENTO DELLA CESSIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - CONTROLLO DELL'IMMUTAMENTO DEGLI ELEMENTI ORIGINARI DEL CONTRATTO.*
Costituisce indagine di fatto, insindacabile in Sede di legittimita, l'apprezzamento del giudice di merito sull'avvenuta cessione di contratto e sulla sussistenza dei requisiti della cessione stessa, e cioe del consenso del contraente ceduto (che non costituisce una mera adesione all'accordo tra le altre parti, ma un elemento costitutivo della cessione stessa), della sostituzione effettiva del cedente, e dell'accettazione, da parte del ceduto - desumibile anche da facta concludentia - della sostituzione. Senonche, perche possa legittimamente ritenersi e dichiararsi una cessione di contratto, occorre, a norma dell'art.1406 cod.civ., che risulti dimostrato il presupposto di fatto che gli elementi essenziali originari del rapporto siano rimasti immutati ed il controllo in ordine all'indagine, da parte del giudice di merito, circa l'esistenza di tale presupposto, e consentita in Sede di legittimita, perche importa la risoluzione di un problema giuridico riguardante l'applicazione della legge. (V. 1712-68, massima n.333565 2300-66, massima n.324478).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)