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Sez. 1, Sentenza n. 16830 del 21/07/2006 (Rv. 591622 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Figli minori - Sottrazione internazionale - Richiesta di ristabilimento del diritto di visita - Procedimento ai sensi della legge n. 64 del 1994 - Legittimazione attiva - Genitore - Fattispecie in tema di ristabilimento del diritto di visita in favore del padre naturale di un minore risultante figlio legittimo di un altro uomo.
Stato
decisa il 2006-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591622-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

In tema di sottrazione internazionale di minori, legittimato a promuovere il procedimento previsto dall'art. 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 (che ha reso esecutiva nel nostro ordinamento la Convenzione internazionale de L'Aja del 25 ottobre 1980) per ottenere il ritorno del minore o per ristabilire l'esercizio del diritto di visita è esclusivamente il genitore affidatario, o comunque chi è genitore del minore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva accolto la domanda volta ad ottenere il ristabilimento del diritto di visita in favore di un cittadino straniero, padre naturale di un minore convivente in Italia con la madre, cittadina tedesca, essendo stato accertato che al momento della nascita la donna era coniugata con un altro uomo, con la conseguenza che il minore, pur essendo stato riconosciuto alla nascita quale figlio naturale del ricorrente, ai sensi della legge tedesca doveva considerarsi figlio legittimo del predetto uomo, non essendo intervenuta una pronuncia di disconoscimento di paternità).

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 art. 7, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)