Sez. 2, Sentenza n. 18025 del 26/11/2003 (Rv. 568477 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE | Azione di simulazione relativa - Oggetto - Imprescrittibilità - Portata - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE
In tema di prescrizione, mentre non assume rilievo la natura - assoluta o relativa - dell'azione di simulazione, che, essendo comunque diretta ad accertare la nullità del negozio apparente, è', ai sensi dell'art. 1422 c.c. imprescrittibile, il decorso del tempo può eventualmente colpire i diritti che presuppongono l'esistenza del negozio dissimulato, facendo così venire meno l'interesse all'accertamento della simulazione del negozio apparente. (Nella specie la Corte, nell'affermare il principio sopra formulato, ha cassato la decisione dei giudici di appello che - senza compiere la necessaria indagine sulla prescrizione del diritto a tutela del quale l'attrice aveva agito (comproprietà di un immobile in forza di contratto traslativo) avevano invece ritenuto prescritta l'azione di simulazione relativa con cui l'attrice aveva dedotto il carattere apparente del contratto preliminare, successivamente concluso dal suo dante causa, con il quale quest'ultimo si era impegnato ad acquistare la proprietà del bene alienatole dal medesimo soggetto che gliel'aveva già trasferita in epoca anteriore all'acquisto dell'attrice).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1422
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)