Sez. 2, Sentenza n. 4986 del 06/05/1991 (Rv. 472005 - 01)
Contratti in genere - Simulazione - Azione di simulazione - In genere | Cosiddetta azione di simulazione relativa - Imprescrittibilità.
Contratti in genere - Simulazione - Azione di simulazione - In genere
La cosiddetta azione di simulazione relativa, in quanto diretta ad accertare la nullità del negozio simulato, è imprescrittibile (al pari della cosiddetta azione di simulazione assoluta), ai sensi dell'art. 1422 cod. civ., potendo il decorso del tempo incidere solo indirettamente sulla proponibilità di tale azione, nel senso che la prescrizione dei diritti che presuppongono l'esistenza del negozio dissimulato può far venir meno l'interesse all'accertamento della simulazione del negozio apparente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)