Sez. 2, Sentenza n. 1876 del 27/11/1967 Ud. (dep. 25/03/1968) Rv. 107265 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE D'APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE -DISCREZIONALITA - PROVVEDIMENTO REVOCABILE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE D'APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE -DISCREZIONALITA - PROVVEDIMENTO REVOCABILE.*
L'ordinanza con cui si dispone in appello la rinnovazione del dibattimento non e un provvedimento irrevocabile in modo assoluto pertanto, il giudice di appello, ove motivi congruamente il proprio convincimento in base agli elementi di prova gia acquisiti, ben puo, dopo aver disposto la rinnovazione, non eseguire, in parte, tale provvedimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)