Sez. 3, Sentenza n. 11200 del 17/07/2003 (Rv. 565216 - 01)
FIDEJUSSIONE - LIMITI - QUANTITATIVI | Sottoposizione del debitore principale a concordato (preventivo o fallimentare) - Falcidia concordataria - Applicabilità al fideiussore - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 184 e 135 legge fall., in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - Manifesta infondatezza.
FIDEJUSSIONE - LIMITI - QUANTITATIVI
Costituisce effetto naturale dell'esistenza di una garanzia personale il fatto che il fideiussore sia tenuto al pagamento dell'intero debito garantito, anche quando dal debitore principale, sottoposto a concordato preventivo (o a concordato fallimentare), il creditore possa pretendere soltanto una percentuale inferiore. Nè ciò determina dubbi di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dell'art. 184 (o dell'art. 135) legge fall., giacché il fideiussore da un lato paga quanto si era assunto l'obbligo di pagare, e dall'altro subisce, in sede di rivalsa, gli effetti del concordato come qualunque altro creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1941, Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)