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Sez. 1, Sentenza n. 29863 del 29/12/2011 (Rv. 620997 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Omologazione - Effetto esdebitatorio in favore dei soci illimitatamente responsabili - Condizioni - Sussistenza della qualità di socio al momento dell'omologazione - Prestazione di fidejussione per debito sociale da parte di socio successivamente cessato - Conseguenze - Assunzione da parte del socio, ai fini concorsuali, della qualità di terzo garante - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620997-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE

Nel concordato preventivo proposto da società con soci illimitatamente responsabili, l'omologazione della proposta non estende i suoi effetti remissori, ai sensi dell'art.184, secondo comma, legge fall., anche in favore del socio che, avendo prestato fidejussione per debiti della società ed a favore di un terzo creditore di questa, successivamente non rivesta più la predetta qualità al momento della citata omologa, dovendo allora l'ex socio, cui non si applica l'art. 10 legge fall., essere considerato, ai fini del concorso, alla stregua di un terzo garante; ne conseguono, da un lato, l'irrilevanza dell'accertamento dell'epoca della perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile rispetto all'apertura del concordato e, dall'altro, nei confronti del creditore sociale, la responsabilità piena di tale ex socio, in virtù dell'obbligazione fidejussoria assunta, poichè debito proprio, del tutto distinto da quelli sociali.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 2290

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)