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Sez. 5, Sentenza n. 16819 del 24/07/2014 (Rv. 632211 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI | Obbligazione del sostituto e del sostituito d'imposta - Natura di obbligazione solidale passiva - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie in tema di condono.
Stato
decisa il 2014-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632211-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI

Il rapporto che si costituisce tra il sostituto d'imposta e il sostituito è quello dell'obbligazione solidale passiva con il fisco, operando la presunzione stabilita dall'art. 1294 cod. civ., con conseguente applicabilità della relativa disciplina. Ne deriva che la definizione agevolata della controversia (nella specie ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289), proposta dal sostituto ha effetto anche nei confronti del sostituito, poiché ciò che rileva è l'unicità dell'obbligazione (e quindi del relativo credito), la cui estinzione, benché intervenuta per effetto dell'attività di uno solo degli obbligati, non può che rilevare anche nei confronti degli altri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)