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Sez. 5, Sentenza n. 10082 del 25/06/2003 (Rv. 564551 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI | Obbligazione del sostituto e del sostituito con il Fisco - Natura - Obbligazione solidale passiva - Affermazione - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie in tema di estensione del giudicato favorevole al condebitore solidale richiesta in sede di legittimità.
Stato
decisa il 2003-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564551-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI

Il rapporto che si costituisce tra il sostituto d'imposta e il sostituito è quello dell'obbligazione solidale passiva con il Fisco, con la conseguente applicabilità dei principi disciplinanti tale tipo di obbligazioni, ivi compreso quello di cui all'art. 1306 cod. civ., riguardante l'estensione del giudicato. A tale conclusione non è di ostacolo né la diversità della fonte normativa delle obbligazioni relative a sostituto e sostituito, né il carattere meramente strumentale di quella del sostituto rispetto all'altra. Infatti, a parte l'espressa previsione della solidarietà nella fase della riscossione - pur limitata al caso della ritenuta d'imposta -, di cui all'art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973, che male si adatta alla concezione autonomistica dei due rapporti di obbligazione, nella specie opera la presunzione, stabilita dall'art. 1294 cod. civ., secondo la quale i condebitori sono ritenuti obbligati in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente, e ciò in ragione dell'unicità della prestazione, almeno fino a concorrenza della ritenuta dovuta dal sostituto (Nell'applicare tale principio, peraltro, la Corte ha escluso l'operatività dell'art. 1306 atteso che tale richiesta, fatta dal debitore solidale, era stata formulata per la prima volta nel giudizio di cassazione, e ha negato, tra l'altro, la possibilità di produrre la copia della sentenza invocata, atteso che, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., non è consentita in sede di legittimità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1306, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)