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Sez. 3, Sentenza n. 9717 del 17/06/1983 Ud. (dep. 16/11/1983) Rv. 161246 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATO DI OMESSO RIENTRO DI CAPITALI ALL'ESTERO - ADEMPIMENTO DEL PRECETTO - CAUSA DI NON PUNIBILITÀ - CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE - IMBARCAZIONE - OMESSA PREVISIONE ESPRESSA - SONO ATTIVITÀ COSTITUITE ALL'ESTERO.*
Stato
decisa il 1983-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161246-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATO DI OMESSO RIENTRO DI CAPITALI ALL'ESTERO - ADEMPIMENTO DEL PRECETTO - CAUSA DI NON PUNIBILITÀ - CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE - IMBARCAZIONE - OMESSA PREVISIONE ESPRESSA - SONO ATTIVITÀ COSTITUITE ALL'ESTERO.*

Le condizioni necessarie perché la causa di non punibilità di cui all'art. 2 legge 30 aprile 1976, n. 159 per il rientro di capitali all'estero possa essere applicata sono costituite dalla osservanza delle prescrizioni relative: alla dichiarazione allo ufficio italiano dei cambi entro il 24 ottobre 1976 e al rientro dei capitali entro i successivi tre mesi che si effettua versando la valuta estera o depositando i titoli esteri presso istituti o aziende di credito. L'art. 2 legge n. 159 del 1976 non prevede espressamente le imbarcazioni, che invece sono contemplate nel testo sostituito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 689, ma non vi è dubbio che per "attività di qualsiasi genere" abusivamente costituita fuori del territorio dello stato deve intendersi ogni elemento patrimoniale attivo, e quindi anche i beni mobili non redditizi, quali le navi e i natanti. (V mass n 143359).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 10/08/1976 num. 543, Legge 08/10/1976 num. 689 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)