Sez. 4, Sentenza n. 4509 del 21/12/1981 Ud. (dep. 03/05/1982) Rv. 153515 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - NULLITÀ - ESTREMI - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - PRESUPPOSTI - IN ORDINE ALLA DECISIONE ADOTTATA SU SINGOLA QUESTIONE - LIMITI DI TALE SINDACATO.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - NULLITÀ - ESTREMI - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - PRESUPPOSTI - IN ORDINE ALLA DECISIONE ADOTTATA SU SINGOLA QUESTIONE - LIMITI DI TALE SINDACATO.*
La norma dell'art. 475 n. 3 cod. proc. pen. sancisce la nullità della sentenza solo nel caso che manchi o sia contraddittoria la motivazione e tale nullità sussiste in concreto quando non sia possibile ricostruire il processo logico -giuridico che ha determinato il giudice ad adottare la decisione impugnata o quando tale decisione non sia logicamente sorretta dalle considerazioni esposte. In tale ambito può svolgersi il Sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze di merito perché solo sotto gli indicati profili può verificarsi, ex artt. 475 n. 3 e 524 n. 3 cod. proc. pen., la nullità della sentenza stessa. Invece la decisione adottata sulle singole questioni in esame è sindacabile solo se viziata da inosservanza o da erronea applicazione della legge ex art. 524 n. 1 cod. proc. pen. e mai in riferimento alle valutazioni di merito su cui la decisione si fonda. (sulla nozione di Mancanza o contraddittorietà della motivazione V. Mass. N. 142222).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)