Sez. 3, Sentenza n. 7788 del 14/04/1982 Ud. (dep. 01/09/1982) Rv. 154969 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - OMESSO ESAME DI ELEMENTI DECISIVI - ESTREMI: A) DIFETTO DI MOTIVAZIONE ESTRINSECA, B) MOTIVAZIONE APPARENTE, C) DIFETTO DI MOTIVAZIONE INTRINSECA, D) DUBBIO SULLE CONCLUSIONI - CONTRADDITTORIETÀ: NOZIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - OMESSO ESAME DI ELEMENTI DECISIVI - ESTREMI: A) DIFETTO DI MOTIVAZIONE ESTRINSECA, B) MOTIVAZIONE APPARENTE, C) DIFETTO DI MOTIVAZIONE INTRINSECA, D) DUBBIO SULLE CONCLUSIONI - CONTRADDITTORIETÀ: NOZIONE.*
La Mancanza di motivazione sussiste quando il giudice di merito: a) non si sia curato di indicare gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento (difetto di motivazione estrinseca); b) si sia limitato ad un esame sommario e superficiale degli elementi stessi senza una approfondita disamina logico-giuridica (motivazione apparente); C) abbia trascurato elementi di decisiva importanza, tali cioè da far ritenere che, ove li avesse esaminati, avrebbe potuto pervenire a diversa conclusione (difetto di motivazione intrinseca); d) nella valutazione degli elementi acquisiti, partendo da premesse accettabili, sia pervenuto a conclusioni aberranti secondo la comune logica, ovvero abbia palesato perplessità quanto alle conclusioni finali adottate (dubbio o confusione di idee). Si ha vizio di contraddittorietà se nelle constatazioni ed argomentazioni della sentenza sussista netto contrasto di termini e di logicità. (Conf mass n 153515; (Conf mass n 153414; (Conf mass n 153109; (Conf mass n 152880, ed ivi citate; (Conf mass n 151604, ed ivi citate sulla parte a) della massima; (Conf mass n 151906, ed ivi citate sulla parte b) della massima; (Conf mass n 153546; (Conf mass n 153546; (Conf mass n 151604, ed ivi citate sulla parte C) della massima; (Conf mass n 153414; (Conf mass n 153164, ed ivi citate; (Conf mass n 153093; (Conf mass n 152108, sulla parte d) della e; (Conf mass n 153414, sull'ultima parte della massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)