Sez. 2, Sentenza n. 9040 del 03/11/1994 (Rv. 488350 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE | Richiesta di liquidazione globale - Impugnazione della liquidazione globale effettuata - Specificazione delle voci che si ritengono non considerate - Onere del ricorrente in cassazione - Sussistenza - Produzione di nota specifica con il ricorso per decreto ingiuntivo - Eliminazione o riduzione di voci da parte del giudice - Obbligo del giudice di motivare sulle voci eliminate o ridotte - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE
In tema di liquidazione delle spese processuali, qualora sia stata prodotta una nota specifica col ricorso per decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di dare ragione delle voci che ritenga di eliminare o di ridurre onde rendere possibile il controllo di legittimità del suo operato. Quando invece gli onorari siano stati chiesti globalmente senza distinzione voce per voce ed essi siano stati in accoglimento della richiesta globalmente liquidati dal giudice, è onere del ricorrente per Cassazione specificare le voci alle quali ritiene di aver diritto, non considerate nel provvedimento impugnato in relazione all'attività prestata, onde consentire di accertare se gli onorari complessivamente liquidati eccedessero, oppure non, il minimo tabellare previsto per quelle voci.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Legge 19/12/1949 num. 957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)