Sez. 2, Sentenza n. 7527 del 23/05/2002 (Rv. 554646 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE | Spese, diritti ed onorari - Liquidazione in unica somma - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE
Il giudice nella liquidazione delle spese processuali deve sempre mettere le parti in condizione di verificare l'osservanza dei minimi tariffari; può, tuttavia, liquidare le spese con unica cifra, comprensiva degli esborsi, delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato, purché, accanto all'importo complessivo, determini il distinto ammontare di questi ultimi, consentendo così alla parte interessata di effettuare, per esclusione, un controllo adeguato sul "quantum" delle voci residue.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)