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Sez. 3, Sentenza n. 2379 del 13/06/1975 (Rv. 376237 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETA ED ALL'USO - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) - OBBLIGO DEL PROMITTENTE VENDITORE - INSUSSISTENZA - INADEMPIMENTO DEL PROMITTENTE COMPRATORE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376237-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETA ED ALL'USO - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) - OBBLIGO DEL PROMITTENTE VENDITORE - INSUSSISTENZA - INADEMPIMENTO DEL PROMITTENTE COMPRATORE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

Benche il promittente venditore non sia obbligato ex lege a consegnare al promittente compratore documenti comprovanti il suo diritto di proprieta ed il libero uso della cosa promessa, tuttavia il giudice del merito puo ritenere giustificato il ritardo nell'adempimento, o anche l'inadempimento, dell'Obbligo di concludere la promessa vendita, da parte del promittente compratore, quando - secondo il suo prudente e insindacabile apprezzamento - ritenga fondato il dubbio dello stesso promittente compratore circa la proprieta e il libero uso della cosa, e il promittente venditore, richiestone, rifiuti la relativa documentazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)