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Sez. T, Ordinanza n. 30729 del 21/11/2025 (Rv. 677064-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Processo tributario - Partecipazione di un giudice tenuto ad astenersi - Conseguenze - Art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677064-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

Nel processo tributario, la partecipazione al collegio di un giudice che avrebbe dovuto astenersi dalla trattazione di una determinata controversia non giustifica l'applicazione dell'art. 59 del d.lgs. 546 del 1992, perché implica un vizio che non è contemplato dalla norma medesima e non è assimilabile a quelli del difetto di giurisdizione per irregolare costituzione dell'organo giudicante o del difetto di sottoscrizione della sentenza, integrando la violazione di una semplice norma di condotta, che non riverbera effetti sulla validità della sentenza medesima.

Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)