Sez. L, Sentenza n. 11894 del 25/06/2004 (Rv. 573925 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Nuova disciplina del rapporto in contestazione - Applicabilità nel giudizio di legittimità - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE
Il principio generale secondo cui lo "ius superveniens" che introduca una nuova disciplina del rapporto in contestazione è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo incontra nel giudizio di legittimità le limitazioni connesse con la disciplina delle impugnazioni, per effetto della quale la nuova regolamentazione può trovare piena applicazione solo quando essa sia sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso per Cassazione e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti. Allorquando, invece, la nuova normativa sia intervenuta prima della proposizione del ricorso, in difetto di una specifica censura del ricorrente che denunci il contrasto delle norme di diritto applicate nelle fasi di merito con la nuova disciplina del rapporto in contestazione, la Corte di Cassazione non può rilevare d'ufficio tale contrasto, così come non può senza specifica censura, rilevare la violazione di altre norme di diritto. (Fattispecie relativa alla mancata applicazione nel giudizio di legittimità dell'art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in tema di decadenza dell'INAIL dalla possibilità di ritenere le somme non dovute o di ridurre le prestazioni all'esito di riesame dei suoi comportamenti precedenti, ove l'Istituto non comunichi all'interessato la rettifica dell'errore commesso entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea, salva l'ipotesi di dolo o colpa grave dell'assicurato, non rilevando le eventuali successive conferme del medesimo errore in sede di revisione.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)