Sez. 5, Sentenza n. 10547 del 08/05/2006 (Rv. 591040 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Nuova disciplina del rapporto in contestazione - Applicabilità nel giudizio di legittimità - Condizioni - Sopravvenienza dopo la proposizione del ricorso - Necessità - Pertinenza dello "ius superveniens" alle questioni investite dai motivi di ricorso - Necessità - Fattispecie in tema di sopravvenuta riduzione del periodo di decadenza dai benefici fiscali in materia di formazione della proprietà coltivatrice.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di legittimità, lo "ius superveniens", che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare di regola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti; e, dall'altro lato, la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione - e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse - impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e che concernano quindi una questione non sottoposta al giudice di legittimità. (Fattispecie di ritenuta applicabilità, nel giudizio di cassazione relativo a causa concernente la pretesa decadenza del contribuente dalle agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 a favore della piccola proprietà contadina, dello "ius superveniens" costituito dall'art. 11 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, che, con disposizione retroattiva, ha ridotto da dieci a cinque anni il periodo di decadenza dai benefici in materia di formazione e arrotondamento della proprietà coltivatrice).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 11, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)