Sez. L, Sentenza n. 11039 del 10/10/1992 (Rv. 478831 - 01)
Elezioni - Sezioni ed uffici elettorali | Soggetti chiamati ad adempiere funzioni elettorali - Rappresentanti di lista - Inclusione - Diritto a tre giorni di ferie retribuite - Spettanza.
Elezioni - Sezioni ed uffici elettorali
Anche alla stregua della normativa anteriore alla legge 21 marzo 1990 n. 53 -che, sostituendo l'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (sull'elezione dei membri del Parlamento), dispone espressamente in tal senso- i rappresentanti di lista sono da includere fra i soggetti "chiamati ad adempiere funzioni elettorali", ed aventi diritto, ai sensi del citato art. 119 (applicabile anche nelle consultazioni referendarie, in virtù dell'art. 50 della legge n. 532 del 1970, ed alle elezioni amministrative in virtù dell'art. 1 della legge n. 178 del 1981), a tre giorni di ferie retribuite, attesa la loro inclusione nella categoria dei pubblici ufficiali e tenuto conto del contributo dei medesimi rappresentanti, ancorché scelti dai partiti, al regolare svolgimento delle funzioni elettorali e quindi alla realizzazione di un interesse pubblico.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 49, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 40, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST., Legge 25/05/1970 num. 352 art. 50 CORTE COST., Legge 30/04/1981 num. 178 art. 1, Legge 21/03/1990 num. 53 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)