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Sez. L, Sentenza n. 3627 del 16/04/1994 (Rv. 486237 - 01)

Elezioni - Operazioni elettorali | Rappresentanti di lista - Diritto a tre giorni di ferie retribuite - Spettanza.
Stato
decisa il 1994-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486237-01

Elezioni - Operazioni elettorali

Anche alla stregua della normativa anteriore alla legge 21 marzo 1990 n. 53 - che, sostituendo l'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (sull'elezione dei membri del Parlamento), dispone espressamente in tal senso - i rappresentanti di lista sono da includere fra i soggetti chiamati ad adempiere funzioni elettorali, ed aventi diritto, ai sensi del citato art. 119 a tre giorni di ferie retribuite, attesa la loro inclusione nella categoria dei pubblici ufficiali (art. 40 del d.P.R. n. 361 del 1957 sopra citato) e tenuto conto del contributo dei medesimi rappresentanti, ancorché scelti dai partiti, al regolare svolgimento delle funzioni elettorali e quindi alla realizzazione di un interesse pubblico.

Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST., Legge 21/03/1990 num. 53 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)