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Sez. 3, Sentenza n. 310 del 07/11/1995 Ud. (dep. 12/01/1996) Rv. 204246 - 01

Udienza preliminare - Decreto che dispone il giudizio - In genere | Notifica del decreto e dell'avviso di deposito degli atti - Sanatoria delle nullità pregresse - Limite: pregiudizio lamentato dalla difesa - Esclusione di questa dagli accertamenti tecnici svolti - Giudizio di colpevolezza basato sulle risultanze di essi - Fattispecie: violazione dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. - Analisi di campioni reflui - Avviso all'interessato - Omissione.
Stato
decisa il 1995-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204246-01

Udienza preliminare - Decreto che dispone il giudizio - In genere

L'avviso di deposito degli atti, notificato al difensore in concomitanza con la notifica del decreto di citazione a giudizio, non vale a sanare le nullità pregresse, ove il pregiudizio lamentato dalla difesa venga dedotto con riferimento alla sua esclusione dalla fase degli accertamenti tecnici, sui quali si fonda l'accusa e, quindi, la pronuncia di colpevolezza. (Fattispecie nella quale, in violazione dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen., non era stato dato avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo delle analisi di campioni di rifiuti tossici di cui il p.m. aveva disposto il sequestro, per le quali non è prevista revisione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 223 com. 3, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 223 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)