Sez. 1, Sentenza n. 1435 del 16/04/1975 (Rv. 374994 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI - RISPOSTE DEI CONIUGI - VALORE PROBATORIO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI - RISPOSTE DEI CONIUGI - VALORE PROBATORIO.*
Le risposte date dai coniugi nella fase presidenziale del procedimento di separazione personale, non hanno valore di confessione e da esse il giudice puo trarre solo elementi presuntivi che corroborino le altre prove acquisite al processo. Esse, tuttavia, possono costituire l'unico fondamento del convincimento del giudice allorquando i fatti da provare siano di tale natura riservata da essere conosciuti soltanto dalle parti in causa, e sempre che le dichiarazioni stesse presentino caratteri di certezza e univocita e l'interpretazione da parte del giudice sia immune da vizi logici e giuridici. (Conf 1481/68, mass n 333143).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)