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Sez. 6, Sentenza n. 2112 del 13/11/1969 Ud. (dep. 16/12/1969) Rv. 113479 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS - APPLICABILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1969-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113479-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS - APPLICABILITA - FATTISPECIE.*

Il divieto della reformatio in peius e - nel sistema processuale vigente - un principio di portata generale, applicabile quindi anche al giudizio di rinvio pertanto, a tal fine, va sempre operato il raffronto fra la pena inflitta con la sentenza annullata e quella applicata dal giudice di rinvio. (nella specie la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza di appello limitatamente al mancato esame della richiesta di concessione delle attenuanti generiche ed il giudice di rinvio, pur accogliendo tale richiesta, aveva applicato una pena maggiore di quella inflitta con la sentenza appellata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 545 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)