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Sez. 1, Sentenza n. 1730 del 22/02/1994 (Rv. 485414 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Organi - In genere | Società ammessa al concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori - Liquidatore giudiziale - Compenso - Determinazione - Relativo provvedimento del tribunale fallimentare - Ricorso per Cassazione per inosservanza dell'obbligo della motivazione su questioni di fatto - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1994-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485414-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Organi - In genere

In tema di ricorso per cassazione ex art. 111 secondo comma Cost. contro il provvedimento con cui il tribunale fallimentare determini il compenso del liquidatore giudiziale di una società ammessa al concordato preventivo, con cessione dei beni ai creditori, l'inosservanza all'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra "violazione di legge" denunciabile con detto ricorso per cassazione quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi " (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o, comunque, perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)