Sez. L - , Sentenza n. 16349 del 03/07/2017 (Rv. 644862 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Licenziamento illegittimo - Configurabilità del datore di lavoro come "organizzazione di tendenza" - Applicabilità della tutela reale - Esclusione - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
In tema di licenziamento illegittimo, la speciale deroga al regime generale della tutela reale, prevista dall'art. 4 della l. n. 108 del 1990 in favore delle associazioni di tendenza, trova applicazione all'ente che preveda tra gli scopi sociali, non solo, quello di rappresentanza sindacale, ma anche quello di assistenza e sostegno dell'attività professionale (assistenza fiscale, contabile, tributaria, fiscale, legale, contrattuale, del lavoro, previdenziale ed assistenziale) esclusivamente in favore della categoria rappresentata, purché tale attività non sia svolta con autonomia gestionale separata da quella dell'ente e non sia caratterizzata da imprenditorialità, ancorché preveda corrispettivi predeterminati e senza margini di profitto.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 all. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)