Sez. L, Sentenza n. 4983 del 04/03/2014 (Rv. 630394 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Licenziamento illegittimo - Applicabilità della tutela reale - Condizioni - Configurabilità del datore di lavoro come "organizzazione di tendenza" ai fini dell'esclusione della tutela reale - Accertamento in concreto dell'assenza dei requisiti dell'imprenditorialità - Necessità - Fattispecie relativa al Navy Exchange americano.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
In tema di licenziamento illegittimo, ai fini dell'applicabilità della disciplina prevista per le cosiddette organizzazioni di tendenza dall'art. 4 della legge 5 novembre 1990 n. 108, che esclude l'operatività della tutela reale stabilita dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, non è sufficiente la riconducibilità del datore di lavoro ad una delle tipologie di organizzazione di tendenza indicate dalla norma, essendo necessario un accertamento in concreto della mancanza di scopo di lucro e della mancanza di un'organizzazione imprenditoriale, identificabile, quest'ultima, laddove l'attività dell'organizzazione sia strutturata a guisa di impresa, secondo criteri di economicità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, che aveva attribuito natura imprenditoriale al Navy Exchange - struttura che nell'ambito della marina militare degli Stati Uniti d'America gestisce gli spacci presso le basi militari in Italia - motivando sulla sussistenza di un'ampia organizzazione diretta alla commercializzazione di generi di largo consumo, realizzata con l'apporto di strutture manageriali e di dipendenti valutati secondo procedure improntate alla produttività).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)