Sez. L, Sentenza n. 20098 del 07/10/2015 (Rv. 637365 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE | Negatoria della giurisdizione del giudice ordinario da parte del tribunale e poi della corte di appello - Cassazione - Rinvio al giudice di primo grado - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE
In caso di cassazione della sentenza d'appello che, confermando la statuizione di primo grado, abbia erroneamente negato la giurisdizione del giudice ordinario, va disposto il rinvio, ai sensi dell'articolo 383, comma 3, c.p.c.., al giudice di primo grado al quale la pronuncia d'appello, se avesse rettamente giudicato, avrebbe dovuto rimettere le parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)