Sez. U, Sentenza n. 1316 del 01/03/1979 (Rv. 397582 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - NEGATORIA DELLA GIURISDIZIONE DELL'AGO DA PARTE DEL TRIBUNALE E POI DELLA CORTE D'APPELLO - CASSAZIONE DELLA PRONUNCIA IN QUESTIONE - RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - CONTROVERSIA DI LAVORO PENDENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - RINVIO AL TRIBUNALE ANZICHE AL PRETORE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - NEGATORIA DELLA GIURISDIZIONE DELL'AGO DA PARTE DEL TRIBUNALE E POI DELLA CORTE D'APPELLO - CASSAZIONE DELLA PRONUNCIA IN QUESTIONE - RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - CONTROVERSIA DI LAVORO PENDENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - RINVIO AL TRIBUNALE ANZICHE AL PRETORE.*
La Cassazione della sentenza della Corte d'appello, che abbia erroneamente negato, a conferma di pronuncia del tribunale, la giurisdizione del giudice ordinario, comporta il rinvio, in applicazione dell'art 383 terzo comma cod proc civ, al giudice di primo grado, al quale detta sentenza d'appello, se avesse rettamente giudicato, avrebbe dovuto a sua volta rimettere le parti. Ne consegue, con riguardo a controversia di lavoro pendente alla data dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533, che tale rinvio va disposto al tribunale, e non al pretore, per effetto dell'applicazione delle norme di Competenza previgenti, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art 20 secondo comma della citata legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)