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Sez. 1, Sentenza n. 3099 del 20/04/1999 Cc. (dep. 11/06/1999) Rv. 213591 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca dei beni - Provvedimento adottato oltre il termine di un anno dal sequestro - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213591-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

La confisca dei beni prevista dall'art.2 ter, comma terzo, della legge 31 maggio 1965 n.575 nei confronti di persone assoggettate a misura di prevenzione in quanto indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso non può essere legittimamente adottata oltre il termine di un anno dall'avvenuto sequestro degli stessi beni, nulla rilevando in contrario il disposto del successivo comma sesto, secondo il quale i provvedimenti ivi menzionati possono essere adottati anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione ma prima della sua cessazione, giacché i provvedimenti anzidetti, come espressamente affermato dalla norma, sono quelli stessi previsti dalle altre disposizioni del medesimo articolo, per cui, trattandosi di confisca, questa deve essere comunque preceduta dalla misura strumentale del sequestro.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)